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DEFINIZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA

08-07-2013 15:35 - News Generiche
L´ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE HA EMANATO UNA CIRCOLARE CHE FA CHIAREZZA SULLE DISPOSIZIONI CHE INDIVIDUANO LA SUPERFICIE DI VENDITA AL FINE DI ASSICURARE UNIFORMITÀ DI INTERPRETAZIONE E COMPORTAMENTI TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.


A seguito di ripetute richieste di chiarimento sulla corretta applicazione ed interpretazione della legge regionale che disciplina il commercio, per quanto riguarda la definizione di superficie di vendita, l´Assessorato regionale delle Attività Produttive è intervenuto diffondendo una propria circolare, la n. 12 del 28.06.2013, con la quale si cerca di rendere più comprensibile la normativa in modo da assicurare uniformità di interpretazione e comportamenti tra le amministrazioni comunali.

Nel ribadire quanto precisato dall´art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e cioè l´esclusione dei magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi dalla cosiddetta area di vendita, la circolare n. 12, in particolare, si sofferma a spiegare il significato dei termini di "zona espositiva", "avancassa" e "banchi, scaffalature e simili" tutti riconducibili all´individuazione della superficie di vendita negli esercizi commerciali.


Fonte: U.R.P.
Documenti allegati
Circolare n. 2 del 13 giugno 2013. Pubblicata sulla G.U.R.S. n. 30 del 28.06.2013

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