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IMU E TASI 2016: AVVISO SALDO

15-12-2016 15:38 - News Generiche
LA SCADENZA PER IL PAGAMENTO DEL SALDO PER LE DUE IMPOSTE È VENERDÌ 16 DICEMBRE. RAVVEDIMENTO OPEROSO PER CHI HA OMESSO, IN TUTTO O IN PARTE, IL VERSAMENTO DOVUTO.



Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento del saldo IMU e TASI per l´anno 2016. Per il 2016 il Comune di CAPACI non ha deliberato variazioni delle aliquote IMU e TASI rispetto a quelle applicate per il 2014 e 2015.

Tutte le informazioni sulle aliquote sono disponibili nell´apposita sezione di questo sito istituzionale raggiungibile anche cliccando QUI.

Si ricorda che in home page è disponibile il collegamento al programma di calcolo (offerto dall´Associazione A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) che permette di calcolare quanto dovuto e di stampare il modello F24, inserendo nell´apposita finestra la corretta tipologia di immobile. La rendita catastale da utilizzare per la simulazione è quella non rivalutata. La procedura provvede automaticamente alla rivalutazione del 5% e ad applicare il moltiplicatore. Il consiglio è di prestare massima attenzione nell´utilizzo del programma.

Si richiama l´attenzione, inoltre, che la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) ha apportato le seguenti novità:

TASI non dovuta per l´abitazione principale e relative pertinenze:
(escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)

Agevolazione IMU per l´abitazione concessa in comodato gratuito a genitori o figli:

Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per l´abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la utilizza come abitazione principale, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l´immobile concesso in comodato;
b) l´abitazione concessa in comodato deve essere l´unica posseduta dal comodante in tutto il territorio nazionale; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all´immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non accatastato in categoria A/1, A/8 e A/9;
c) il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell´abitazione;
d) il contratto di comodato deve essere registrato presso l´Agenzia delle Entrate
e) Il comodante deve presentare al Comune la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge.

Riduzione IMU per le abitazioni locate a canone concordato
:
La Legge 208/2015 stabilisce che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998 l´IMU è ridotta del 25 per cento. Il contribuente deve presentare al Comune la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge

Ravvedimento operoso IMU - TASI

Il contribuente che ha omesso, in tutto o in parte, il versamento dovuto può mettersi in regola tramite il ravvedimento operoso, effettuando il pagamento dell´imposta dovuta maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi legali.
La sanzione ridotta deve essere calcolata con le seguenti modalità: - entro il 14° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari allo 0,1% giornaliero dell´imposta dovuta per ogni giorno di ritardo; - dal 15° giorno al 30° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,5% dell´imposta dovuta; - dal 31° giorno al 90° giorno dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito, la sanzione è pari al 1,67% dell´imposta dovuta; - dopo 90 giorni dalla scadenza del termine in cui il pagamento doveva essere eseguito la sanzione è pari al 3,75% dell´imposta dovuta, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione IMU/TASI riferita all´anno in cui è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla omissione o dall´errore.

Gli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere calcolati sulla sola imposta, al tasso legale, tenendo conto dei giorni che intercorrono tra la scadenza e la data in cui il contribuente intende pagare l´importo del ravvedimento.

Dal 01/01/2015 il tasso di interesse legale era pari al 0,50 %.
Dal 01/01/2016 il tasso di interesse legale è pari al 0,20 %.

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando, in corrispondenza di ogni codice tributo, l´importo totale comprensivo dell´imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Il programma di calcolo fornito in collaborazione con Anutel consente di calcolare correttamente gli importi dovuti per ravvedimento operoso e stampare i relativi F24.



Fonte: R.P.P.

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