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16 GIUGNO 2017: SCADENZA RATE ACCONTO IMU E TASI

07-06-2017 14:45 - News Generiche
L´IMPORTO DA VERSARE È PARI AL 50% DELLE IMPOSTE ANNUE DOVUTE E DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO CON LE ALIQUOTE VALIDE PER IL 2016.



La scadenza per il pagamento della prima rata delle tasse sugli immobili (IMU e TASI 2017) è fissata per il 16 giugno, quella per il saldo è il 16 dicembre.

acconto di giugno sarà uguale al 50% dell´imposta e dovrà essere corrisposto con le aliquote valide per il 2016. E´ ovviamente possibile scegliere di versare l´intero importo in una sola rata, da effettuare esclusivamente il 16 giugno. Il saldo di dicembre sarà uguale al restante 50% e in realtà dovrà essere corrisposto entro il 18 dicembre, cadendo il 16 di sabato.

Restano, pertanto, confermate le aliquote previste per il 2016 perchè la legge di Bilancio 2017 ha lasciato tutto invariato in materia di IMU-TASI, restanto così in vigore quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tutte le informazioni sulle aliquote sono disponibili nell´apposita sezione di questo sito istituzionale raggiungibile anche cliccando QUI.

Ecco in sintesi le informazioni necessarie al pagamento della prima rata:
  • IMU - Confermata l´esenzione per la prima casa, a meno che si tratti di abitazioni di lusso e quindi rientranti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Si applica, invece, sugli altri immobili pagando l´aliquota del 10,6 per mille;
  • TASI – Come già previsto per il 2016, esenti dal pagamento le abitazioni principali e le loro pertinenze con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L´esenzione a Capaci vale pure per gli altri immobili considerato che su queste stesse abitazioni è applicata l´IMU con la massima aliquota.
Confermate anche le esenzioni e agevolazioni:

Agevolazione IMU per l´abitazione concessa in comodato gratuito a genitori o figli:
Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per l´abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che la utilizza come abitazione principale, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l´immobile concesso in comodato;
b) l´abitazione concessa in comodato deve essere l´unica posseduta dal comodante in tutto il territorio nazionale; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all´immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non accatastato in categoria A/1, A/8 e A/9;
c) il comodatario deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell´abitazione;
d) il contratto di comodato deve essere registrato presso l´Agenzia delle Entrate
e) Il comodante deve presentare al Comune la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge.

Riduzione IMU per le abitazioni locate a canone concordato:

La Legge 208/2015 stabilisce che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998 l´IMU è ridotta del 25 per cento. Il contribuente deve presentare al Comune la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge

Esenzioni IMU
La legge prevede specifici casi in cui l´immobile è equiparato ad abitazione principale e pertanto esente dal pagamento. L´IMU non si paga nei casi di:
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise;
b) gli alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile del 2008 del Ministero delle Infrastrutture;
c) le unità immobiliari di proprietà del personale di servizio permanente delle Forze Armate o della Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale della carriera prefettizia non concesso in locazione;
d) la casa assegnata al coniuge in caso di separazione;
e) la casa appartenente a cittadini residenti all´estero, i quali devono dimostrare di essere pensionati nel Pase dove si risiede, se si è iscritti all´AIRE e che l´immobile, di cui si chiede il beneficio, oltre a risultare né locato né utilizzato per un comodato d´uso, deve essere l´unico posseduto in tutto il territorio nazionale.


Per fare una verifica del calcolo delle imposte si può usare anche il simulatore online fornito gratuitamente da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) che permette di calcolare quanto dovuto e di stampare il modello F24, inserendo nell´apposita finestra la corretta tipologia di immobile. La rendita catastale da utilizzare per la simulazione è quella non rivalutata. La procedura provvede automaticamente alla rivalutazione del 5% e ad applicare il moltiplicatore. Il consiglio è di prestare massima attenzione nell´utilizzo del programma.



INFO:
UFFICIO TRIBUTI
Via Vittorio Emanuele 200
tel. 091/8673313 - 091/8673310
email: tributi.comunecapaci@libero.it



Fonte: R.P.P.

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