26 Aprile 2024
visibility
[]
[]
[]
[]
[]
news
percorso: Home > news > News Generiche

NUOVE DISPOSIZIONI PER GLI INTRATTENIMENTI MUSICALI ORGANIZZATI DAGLI ESERCIZI PUBBLICI

18-08-2011 14:58 - News Generiche
L´ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 10.08.2011, CHE MODIFICA LA PRECEDENTE N. 59 DEL 2005 IN MATERIA DI DISCIPINA DEGLI INTRATTENIMENTI CON ATTIVITA´ MUSICALI, PROPONE UNA REGOLAMENTAZIONE CAPACE DI ASSICURARE ANCHE LA QUIETE PUBBLICA



In considerazione del fatto che le numerose attività di esercizio pubblico durante il periodo estivo intrattengono il loro pubblico con attività musicale, il Sindaco Benedetto Salvino con propria Ordinanza (n. 34 del 10.08.2011) ha ritenuto opportuno rivedere il precedente atto del 2005 con il quale si regolamentava tali intrattenimenti musicali al fine di tutelare meglio la quiete pubblica.
Pertanto, ai titolari di pubblico esercizio che intendono svolgere l´attività di intrattenimento musicale si dispone quanto segue:

  • che l´attività di intrattenimento si svolga rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 01.00 e i giorni di sabato e domenica dalle ore 20.00 alle ore 01.00;

  • che il volume deve essere mantenuto nei limiti di non disturbo della quiete pubblica come previsto dalla Legge quadro 447/95 relativa alle norme sull´inquinamento acustico;

  • che l´attività di intrattenimento musicale (piano bar) non può essere trasformata in serata danzante;

  • che tutte le ditte interessate devono sottoscrivere una dichiarazione resa ai sensi dell´art. 19 della Legge n. 241/90 con la quale si attesti il rispetto delle prescrizioni previste dall´Ordinanza sindacale nonché di tutte le disposizioni di legge sulla materia.


Il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta la chiusura dell´esercizio pubblico per 2 giorni consecutivi e le applicazioni di tutte le ammende amministrative previste dalle norme vigenti, nonché la revoca della licenza in caso di reiterazione delle violazioni.


Fonte: U.R.P.

Realizzazione siti web www.teknoinformaticasas.it